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“OPERAZIONE SCACCIA CRISI”. 30% DI RIDUZIONE PER CHI CONCILIA CON RAPIDITà IL VERBALE

Dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, si applicano le modifiche dell’art. 202 del codice della strada sul pagamento delle sanzioni stradali.

Da questa data è possibile beneficiare della riduzione del 30% del minimo edittale per chi (trasgressore e/o obbligato in solido) provveda al pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla notifica e/o contestazione del verbale.

La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi:

  • preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato nei 10 giorni dall’accertamento cosi come indicato nel foglietto (in caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso riportate);
  • verbale ricevuto dal 16 agosto in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

La riduzione, naturalmente si applica solo alla sanzione pecuniaria e non alle spese di procedimento.

La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali:

  • violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta;
  • violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida;
  • violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.

Si elencano alcune domande e risposte sull’argomento:

D: Lo sconto sarà previsto per tutte le violazioni?
R: NO.
Sono escluse dal predetto beneficio le violazioni per le quali:

  • in base all’art. 202 comma 3° del Codice della Strada non è ammesso il pagamento in misura ridotta;
  • è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (ad eccezione dell’art. 193 commi 2° e 3°);
  • è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente alla prima violazione.

D: Chi può beneficiare della riduzione di cui sopra?
R: Oltre al trasgressore o all’obbligato in solido di una violazione alle norme del CdS, possono accedere al beneficio in esame anche coloro che sono tenuti ex legge al pagamento brevi mano all’agente (es. art. 207 del CdS) purchè non abbiano deciso di versare l’importo a titolo di cauzione. In quest’ultimo caso gli utenti dovranno pagare l’intera somma.

D: Lo sconto del 30% vale anche per le violazioni con sanzione aumentata di un terzo quando commessa dopo le ore 22:00 e fino alle ore 07:00?
R: SI, ad accezione dei casi già descritti nella prima sezione.

D: Se mi venisse notificato un verbale per una violazione alle norme del CdS dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69 / 2013 (per una violazione commessa prima della pubblicazione), potrei beneficiare comunque della riduzione del 30%?
R: SI, ad accezione dei casi già descritti nella prima sezione.

Per informazioni più dettagliate scrivere a
[email protected]

Polizia Municipale


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